IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni.
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge il 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza dell'8 ottobre 1992, favorevole al riordinamento  della
scuola di specializzazione in scienza e tecnologia cosmetiche;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli da 317 a 324 relativi alla scuola di specializzazione
in scienze e tecnologia cosmetiche sono soppressi.
  Dopo l'art. 317, e con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in scienza
e tecnologia cosmetiche.
                SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA
                       E TECNOLOGIA COSMETICHE
  Art. 317. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e
tecnologia cosmetiche presso l'Universita' di Siena.
  La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e  pratiche
per  la  preparazione di specialisti nella scienza e nella tecnologia
dei cosmetici.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia
cosmetiche.
  Art. 318. - La scuola ha la durata di due  anni.  Ciascun  anno  di
corso   prevede   almeno  duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la  scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici   per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
  Art.  319.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento delle scuole la facolta' di farmacia e il  dipartimento
farmaco chimico tecnologico.
  Art. 320. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea  in  farmacia,  chimica e
tecnologia  farmaceutiche,  chimica,  chimica  industriale,   scienze
biologiche.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 321. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  Primo anno:
   anatomia, istologia, istochimica della cute e annessi;
   fisiologia e fisiopatologia della cute e annessi;
   biochimica della cute e annessi;
   microbiologia applicata ed igiene della produzione;
   principi chimico-fisici della cosmetologia;
   chimica dei prodotti cosmetici I;
   tecnologia e formulazione cosmetica I;
   controllo chimico di qualita' I.
  Secondo anno:
   chimica dei prodotti cosmetici II;
   tecnologia e formulazione cosmetica II;
   legislazione cosmetica e documentazione;
   educazione cosmetologica, marketing e pubblicita';
   controllo chimico di qualita' II;
   impianti e macchinario per la produzione cosmetica;
   controllo microbiologico di qualita';
   farmacologia e tossicologia cosmetica.
  Art. 322. - Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche  ed  alle
attivita'  pratiche  il  consiglio  della  scuola  potra' riconoscere
utile, sulla base di  idonea  documentazione,  l'attivita'  attinente
alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o
extra universitari.
  Art.  323.  -  L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  luglio
1980,  n.  382  e  del decreto del Presidente della Repubblica del 10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 1› dicembre 1992
                                                           Il rettore